La nuova legge sulla concorrenza ha introdotto novità anche per quanto riguarda l’acquisto della casa.
La legge (124/2017) in vigore dal qualche settimana introduce il conto di deposito, una una tutela in più per l’acquirente.
Chi acquista ha la facoltà di richiedere il deposito del prezzo al Notaio rogante fino alla trascrizione del contratto di compravendita.
In questo modo chi non trascrive il preliminare ha uno strumento in più per evitare l’esposizione a rischi diversi: come l’eventualità che tra la data del rogito (o, meglio, la data dell’ultima ispezione dei registri immobiliari eseguita dal notaio rogante) e quella della sua trascrizione nei registri venga pubblicato un gravame inaspettato a carico del venditore (ipoteca, sequestro, pignoramento, domanda giudiziale ecc.); oppure che il venditore venda più volte lo stesso immobile a diversi acquirenti con la conseguenza che tra essi prevale chi per primo trascrive.
Il conto deposito del notaio è dedicato appositamente a tali operazioni (e al pagamento delle tasse) e ciò significa, pertanto, che non si tratta del conto su cui confluiscono i guadagni personali o quelli dell’attività del notaio.